Attività speciali

Agenzie d'affari

Sotto la denominazione di agenzie d'affari si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nella soluzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della legge n.241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, l'inizio dell'attività di agenzie d'affari, di cui all'art.115 del R.D.773/1931 T.U. delle leggi di P.S., è soggetta alla presentazione al Comune di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Le categorie di competenza dei Comuni sono elencate nel modello di SCIA.

Per le altre categorie, escluse dalla competenza dei Comuni, è necessario presentare la richiesta di autorizzazione alla Questura competente per territorio: agenzie matrimoniali, agenzie di recupero crediti, agenzie di pubbliche relazioni, agenzie di pubblici incanti (aste).

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli artt.11 e 131 del R.D.773/1931.
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (legge n.575 e ss.mm.ii.).

 

Se l'attività di Agenzia viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.

Requisiti oggettivi:

  • E' necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso appropriata. I locali devono altresì rispettare le norme igienico sanitarie, edilizie e urbanistiche vigenti in materia.

Tenuta del Registro

Il registro degli affari può essere cartaceo e, in tal caso, la vidimazione sarà effettuata dall'ufficio comunale competente o può essere formato e tenuto con strumenti telematici, ai sensi dell'art.2215-bis C.C.

    Modalità di richiesta

    Per l'apertura, il trasferimento di proprietà o di gestione dell'impresa, il trasferimento di sede, l'ampliamento occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, elencati sul modello, così come disposto dall'art.19 della legge n.241/1990 e dall'art.5 del DPR n.160/2010. La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività. La SCIA ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all'attività svolta o ai locali.